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Interventi straordinari e di emergenza

Sotto-sezione di 1 livello: Interventi straordinari e di emergenza

La scuola non opera in tale ambito.

 

 

 

Contenuti

  • Provvedimenti straordinari adottati in caso di calamità naturali o di altre emergenze;
  • Termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
  • Costo previsto degli interventi;
  • Costo effettivo sostenuto dall’amministrazione;
  • Forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

 

Art. 42 del Decreto legislativo - 14 marzo 2013, n.33

Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.